Alcune recentissime pronunce della Sezione Lavoro della Cassazione aiutano a ricordare e chiarire alcuni dei presupposti più ricorrenti e controversi in materia di accesso agli sgravi contributivi, in relazione al presupposto della regolarità contributiva (Cass. nn. 27107 , 27108 e 27109/2018), alla questione della novità dell'azienda nel caso di transito di personale dipendente (n. 26836/2018) e, infine, alla questione sempre attuale, della ripartizione degli oneri probatori in questo tipo di controversie.
Il primo gruppo di sentenze afferma un principio di immediata rilevanza pratica: in presenza di oggettive irregolarità contributive non è consentito l'accesso ai benefici contributivi, anche se l'Inps, in sede di indicazione delle irregolarità da sanare entro il termine di 15 giorni (artt. 6 e 7 del DM 27del 24 ottobre 2007), non riesca ad individuare e comunicare all'azienda con precisione in che cosa queste irregolarità consistano. E' noto, infatti, che a fronte della necessità del possesso di regolare DURC quale presupposto per la fruizione di sgravi (art. 1, comma 1175 l. n. 296/2006), in presenza di irregolarità contributive che non ne permettano il rilascio, l'Inps deve darne avviso all'interessato, in modo che possa regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, durante i quali rimane sospeso il termine per il rilascio del documento. Nel caso affrontato dalle sentenze nn. 27107 e ss., l'Inps, nelle note di rettifica, non aveva segnalato al contribuente le specifiche irregolarità che si erano verificate; secondo la Cassazione, tuttavia, la violazione dell'obbligo di comunicare le irregolarità ostative al rilascio del DURC da parte dell'Inps, non comporta l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, perché comunque vi è un'oggettiva situazione di irregolarità non sanata che impedisce il rilascio del DURC. Il comportamento omissivo dell'Inpspotrà essere valutato su un piano meramente risarcitorio, in quanto di fatto può aver impedito l'accesso agli sgravi; ma non potrà mai consentirsi, in presenza dell'irregolarità, il rilascio del DURC, perché l'omessa segnalazione delle irregolarità sussistenti di per sé costituisce causa ostativa al recupero delle differenze contributive. Non ha poi rilievo il fatto che l'azienda provveda alla regolarizzazione con ritardo; nella fattispecie descritta dagli artt. 6 e 7 del DM cit., infatti, l'ipotesi della sanatoria ivi prevista è di stretta interpretazione e richiede l'osservanza di questi passaggi: richiesta di agevolazione contributiva (anche mediante denuncia DM), rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa, richiesta di regolarizzazione nel termine di 15 giorni e adempimento nei termini. Se si consentisse la possibilità di una regolarizzazione postuma, sarebbero frustrate le finalità della regola che collega l'accesso premiante agli sgravi, alla regolarità contributiva.
La sentenza n. 26836 conferma invece un altro principio di ricorrente applicazione in materia di sgravi: per l'accesso ai benefici contributivi legati all'assunzione di personale in genere occorre che la creazione di posti di lavoro sia effettiva e non fittizia e che quindi l'azienda che assume sia nuova e diversa rispetto a quella di provenienza dei lavoratori. E' onere dell'azienda dare dunque dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura e, soprattutto, dell'assenza di circostanze che invece impongano l'assunzione dei lavoratori (es. diritto di precedenza). Potrà provarsi, in particolare, che l'azienda che assume è nuova in quanto persegue finalità estranee a quelle che hanno indotto il legislatore all'erogazione degli specifici benefici di legge. Lo scopo di questo impianto di principi è quello di evitare operazioni fittizie, preordinate a fruire indebitamente delle agevolazioni contributive.
L'ultima pronuncia (n. 23829/2018) si segnala invece perché ricorda un principio di carattere processuale spesso dimenticato nelle vicende che riguardano l'accesso ai benefici contributivi: la natura eccezionale della normativa che consente la riduzione degli obblighi contributivi, o, al limite, l'esenzione, comporta che l'onere della prova del diritto alla fruizione degli sgravi debba ricadere necessariamente sul soggetto che intende avvalersene. Si tratta, infatti, di una deroga al regime contributivo ordinario e di un'ipotesi c.d. eccettuativa che impone l'inversione dell'onere probatorio rispetto alla normale ripartizione prevista anche nel caso di accertamento negativo dell'obbligo contributivo (cfr. ad es. Cass. n. 11261/2017).