I buoni pasto possono essere utilizzati da tutti quelli che percepiscono redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace. Questa una delle indicazioni in tema di welfare aziendale fornite dal direttore centrale della gestione tributi dell’agenzia delle Entrate-Riscossione in occasione del forum lavoro-fiscale organizzato dal consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro in collaborazione con la Fondazione studi.
In tema di buoni pasto, non era del tutto evidente l’ambito di applicazione della normativa. L’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite giornaliero di 5,29, elevato a 7 euro per i ticket elettronici. Tale esenzione riguarda i redditi derivanti dalle attività lavorative che ricadono nel campo di applicazione individuato dagli articoli 49 e 50 del Tuir, ossia rispettivamente i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare l’agevolazione è fruibile, oltre che dai collaboratori coordinati e continuativi di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 50 del Tuir, anche dai titolari di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente contemplati dalla stessa norma, grazie al rinvio operato all’articolo 51 da parte dell’articolo 52 del medesimo Tuir. Si tratta, per esempio, di compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali e enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni.